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Newsletter Febbraio 2021

• NUOVA LEGGE FINANZIARIA IN ALGERIA E PAGAMENTO CAD di Antonio Di Meo
• DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE: RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO AL DISTRIBUTORE di Lucia Angeli e Nicolas Martuncelli

NUOVA LEGGE FINANZIARIA IN ALGERIA E PAGAMENTO CAD

Con decorrenza 01 gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova Legge finanziaria che impone agli importatori algerini di pagare le importazioni di determinati beni non prima di 45 giorni dalla data di spedizione della merce.

Conseguenza di questa disposizione è che il pagamento a mezzo incasso documentario (il cosiddetto CAD - Cash Against Documents), che implica necessariamente un pagamento “a vista” con consegna dei documenti commerciali e di spedizione subordinata al pagamento degli stessi, non potrà più essere praticabile, mentre i pagamenti a mezzo Crediti documentari dovranno necessariamente prevedere un pagamento differito (Deferred payment) di almeno 45 giorni data spedizione della merce.

Le merci oggetto di tale provvedimento sono quelle destinate alla vendita senza trasformazione salvo le importazioni di prodotti ritenuti strategici quali, ad esempio, quelli alimentari, di largo consumo, quelli destinati a soddisfare situazioni di emergenza per l’economia nazionale oppure l’importazione da Istituzioni o Amministrazioni Statali o direttamente da imprese pubbliche che sono esclusi da tale provvedimento.

di Antonio Di Meo

DI MEO International Consulting


DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE: riconoscimento dell’indennità di fine rapporto al distributore

Nella prassi, l’impresa produttrice è chiamata a scegliere la strategia distributiva che risulta più conveniente ed efficiente al fine di rendere disponibili i propri prodotti ai clienti finali. Tra i modelli contrattuali più diffusi per raggiungere tale scopo vi sono senza dubbio il contratto di agenzia ed il contratto di concessione di vendita (c.d. contratto di distribuzione).

Non è raro che l’impresa produttrice dimostri maggior favore per i rapporti di distribuzione anziché per quelli di agenzia nella convinzione di dover sottostare a minori vincoli e, soprattutto, minori costi. Con riferimento, infatti, ai rapporti di distribuzione l’impresa produttrice sovente ritiene che - diversamente da quanto accade in ambito di agenzia - alla cessazione del rapporto non sarà dovuta al distributore alcuna indennità.

Se tale ragionamento è astrattamente corretto quando si tratta di rapporti puramente nazionali regolati dalla legge italiana, non altrettanto può sempre dirsi con riferimento a rapporti di distribuzione connotati da elementi di internazionalità. Ciò perché in alcuni paesi è stata nel tempo accordata una specifica tutela ai distributori, consistente nel riconoscimento di una indennità di fine rapporto del tutto simile a quella generalmente riconosciuta agli agenti di commercio (ad es. Belgio, Libano, Austria etc.).

In conclusione, nei rapporti di distribuzione internazionale può accadere che al distributore sia dovuta un’apposita indennità di fine rapporto. Pertanto, l’impresa produttrice ai fini di una scelta consapevole circa il canale distributivo da implementare dovrà valutare di volta in volta anche il “rischio” di dover riconoscere a favore del distributore, al termine del rapporto contrattuale, un’indennità di fine rapporto a titolo di indennizzo per l’avviamento clientelare procuratole.

di Lucia Angeli - Nicolas Martuncelli

Ceccarelli e Silvestri SRL

Società tra Avvocati

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